Credito ZES 2026: investimento avviato prima della comunicazione

Credito ZES Unica 2026: l’investimento avviato prima della comunicazione preventiva è agevolabile

Il credito ZES Unica continua a generare dubbi applicativi tra le imprese del Mezzogiorno, in particolare sul rapporto tra tempistiche dell’investimento e obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Un chiarimento importante arriva dalla risposta a interpello n. 169/2026, che affronta un caso molto concreto: cosa succede se l’investimento parte prima che si apra la finestra per la comunicazione preventiva? La risposta dell’Amministrazione finanziaria è che, a determinate condizioni, l’agevolazione resta comunque spettante – anche se l’investimento è stato realizzato in precedenza rispetto alla comunicazione.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello è stato presentato da una società operante nel settore dell’edilizia privata e pubblica, con una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica. Tra gennaio e febbraio 2026 l’impresa ha realizzato un investimento consistente nell’acquisizione, tramite contratto di leasing, di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività svolta nella struttura produttiva.

Il contratto è stato stipulato a febbraio 2026 e, nello stesso mese, il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società. Il punto critico è che questo investimento è stato realizzato prima dell’apertura del periodo previsto per la comunicazione preventiva 2026, fissato dal 31 marzo al 30 maggio.

Adempimento Finestra temporale 2026
Comunicazione preventiva Dal 31 marzo al 30 maggio 2026
Comunicazione integrativa (a pena di decadenza) Dal 3 al 17 gennaio 2027

La comunicazione preventiva serve a indicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Successivamente, la comunicazione integrativa deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati, pena la decadenza dal beneficio.

Il principio di incentivazione: perché è centrale per il credito ZES

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, stabilisce che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il cosiddetto principio di incentivazione, previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER – General Block Exemption Regulation).

In via generale, il Regolamento UE richiede che il beneficiario presenti una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto, affinché l’aiuto abbia un reale “effetto di incentivazione” e non si limiti a premiare scelte già compiute a prescindere dall’agevolazione.

Tuttavia lo stesso articolo 6 prevede una deroga specifica per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali, come il credito d’imposta ZES Unica. In questi casi l’effetto di incentivazione sussiste quando:

  • la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi, senza margini di discrezionalità da parte dello Stato membro;
  • la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati.

Non è quindi necessaria una domanda scritta preventiva: è sufficiente che la norma agevolativa sia già operativa nel momento in cui l’investimento prende avvio.

Quando si considera avviato l’investimento

Un passaggio determinante dell’interpello riguarda la definizione di “avvio dei lavori” ai fini della disciplina europea. Secondo l’Agenzia, per avvio dell’investimento si intende:

  • la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento, oppure
  • qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso,

a seconda di quale circostanza si verifichi per prima.

Nel caso esaminato, il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, avvenuta a febbraio 2026. Poiché la disciplina della ZES Unica per il 2026 era già in vigore in quel momento, il principio di incentivazione risulta rispettato, a prescindere dal fatto che la comunicazione preventiva non fosse ancora stata inviata.

Perché il credito ZES resta spettante anche con investimento avviato in precedenza

Questo è il punto che più interessa le imprese: anche se l’investimento è stato realizzato prima dell’invio della comunicazione preventiva, il credito d’imposta ZES Unica può comunque spettare. Non conta il momento in cui viene trasmessa la comunicazione, ma il momento in cui la normativa agevolativa è entrata in vigore rispetto all’avvio dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate lo conferma esplicitamente: il credito d’imposta ZES Unica è concesso alle imprese in possesso dei requisiti previsti e che rispettano le procedure di comunicazione, nei limiti delle risorse stanziate e sulla base di criteri oggettivi, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.

Va inoltre ricordato che, sotto il profilo temporale, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, la legge di bilancio 2026 lo ha previsto per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Questo elemento di continuità normativa rafforza la posizione delle imprese che avviano investimenti nelle prime settimane dell’anno, prima ancora dell’apertura della finestra di comunicazione.

Vantaggi e opportunità per le imprese

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate offre alle imprese del Mezzogiorno maggiore flessibilità operativa nella pianificazione degli investimenti:

  • Nessun blocco per gli investimenti già avviati: chi ha firmato contratti o assunto impegni vincolanti nei primi mesi dell’anno non perde automaticamente il diritto al credito ZES Unica.
  • Certezza su leasing e acquisizioni di beni strumentali: l’interpello conferma che anche gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria rientrano pienamente nella disciplina agevolativa.
  • Continuità normativa fino al 2028: la proroga del credito d’imposta consente una programmazione pluriennale degli investimenti.
  • Criteri oggettivi e non discrezionali: il beneficio non dipende da valutazioni soggettive dell’Amministrazione, ma dal rispetto di condizioni verificabili.

Criticità e aspetti da considerare

Nonostante l’apertura dell’Agenzia, restano alcuni elementi di attenzione che le imprese non devono sottovalutare:

  • Rispetto degli altri requisiti normativi: la risposta dell’Agenzia riguarda esclusivamente il principio di incentivazione. Restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina ZES Unica, che non sono stati oggetto dell’interpello.
  • Poteri di controllo dell’Amministrazione: l’Agenzia precisa espressamente che restano fermi gli ordinari poteri di verifica sulla sussistenza dei requisiti.
  • Rischio di decadenza: la mancata trasmissione della comunicazione integrativa entro i termini previsti (3-17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026) comporta la decadenza dall’agevolazione, indipendentemente dalla correttezza formale dell’investimento.
  • Valutazione caso per caso: la data di avvio dell’investimento, individuata nel primo impegno giuridicamente vincolante, richiede un’analisi puntuale della documentazione contrattuale a supporto.

FAQ: Domande Frequenti sul credito ZES Unica

Cos’è il credito d’imposta ZES Unica?

È un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno, riconosciuta fino al 31 dicembre 2028.

Il credito ZES spetta anche se l’investimento è stato avviato prima della comunicazione preventiva?

Sì. Secondo la risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione può spettare anche per investimenti avviati prima dell’invio della comunicazione preventiva, purché il progetto sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Quando si apre la comunicazione preventiva per gli investimenti 2026?

La comunicazione preventiva per gli investimenti realizzati nel 2026 va inviata dal 31 marzo al 30 maggio 2026, indicando le spese ammissibili già sostenute e quelle previste fino al 31 dicembre.

Cos’è la comunicazione integrativa e quando va inviata?

È l’adempimento che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. Per gli investimenti 2026 va trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Cosa si intende per “principio di incentivazione”?

È il principio previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014, secondo cui un aiuto di Stato deve incentivare comportamenti che l’impresa non avrebbe altrimenti adottato. Per le agevolazioni fiscali, questo principio è rispettato se la norma è già in vigore quando l’investimento viene avviato.

Serve presentare una domanda scritta prima di avviare l’investimento?

No, non per le agevolazioni fiscali come il credito ZES Unica. È sufficiente che la misura sia già entrata in vigore al momento dell’avvio dei lavori e che attribuisca il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi.

Quando si considera avviato un investimento ai fini del credito ZES?

Alla data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento, oppure a qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Un investimento realizzato tramite leasing rientra nel credito ZES Unica?

Sì. L’interpello n. 169/2026 conferma che l’acquisizione di un bene strumentale nuovo tramite contratto di locazione finanziaria rientra nella disciplina agevolativa, con avvio dell’investimento coincidente con la stipula del contratto di leasing.

Il riconoscimento del credito ZES dipende da una valutazione discrezionale dell’Agenzia?

No. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Basta rispettare il principio di incentivazione per ottenere il credito ZES?

No. Il rispetto del principio di incentivazione è una condizione necessaria ma non sufficiente: restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa e gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusione

L’interpello n. 169/2026 offre un chiarimento operativo di grande utilità per le imprese del Mezzogiorno: l’investimento avviato prima della comunicazione preventiva non compromette automaticamente il diritto al credito ZES Unica, purché il progetto sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e vengano rispettati tutti gli altri requisiti di legge. Un elemento di flessibilità importante per chi pianifica investimenti nei primi mesi dell’anno, ma che richiede comunque un’attenta verifica documentale e normativa caso per caso.

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Fonte di riferimento: Agenzia Entrate – Credito ZES